QUESTIONS AND ANSWERS
Qui di seguito sono raccolti i quesiti più frequenti (oltre 30) posti dai partecipanti ai webinar organizzati nel corso del 2022 da CreditSafe, Bussola d’Impresa® e Confindustria Servizi per il pubblico degli imprenditori e dei professionisti. Le risposte a ciascuno di essi, curate dal team tecnico-scientifico di Bussola d’Impresa®, forniscono utili spunti di approfondimento tanto sui nuovi obblighi per le imprese in tema di “Adeguato Assetto”, così come introdotti dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) a decorrere dal 15 luglio 2022, quanto sul funzionamento della piattaforma.

1. I nuovi obblighi valgono anche per le società di persone e per le ditte individuali? Per gestire l’adeguato assetto di una società di persone o di una ditta individuale quali informazioni occorre reperire e come le gestisce la piattaforma?

Sì, i nuovi obblighi valgono anche per le ditte individuali e per le società di persone. Più precisamente l’articolo 3 del Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2029) “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” precisa che:

  • l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Sempre il medesimo articolo chiarisce che, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, l’imprenditore individuale debba adottare specifiche misure e gli imprenditori collettivi debbano istituire gli assetti ex articolo 2086 cod. civ. che consentano di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare particolari segnali di seguito meglio precisati;
  3. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento come previsto all’articolo 13, comma 2 del Codice della Crisi.

Il legislatore individua i seguenti segnali per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi di impresa (validi anche per l’imprenditore individuale):

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, e specificatamente nei confronti dei c.d. creditori pubblici qualificati come individuabili in relazione a determinate tempistiche e soglie di valore.

Complessivamente l’elenco dei controlli periodici da effettuare si articola in ben 12 check, come si evince dal contenuto del file di cui al seguente link.

Nel caso di impresa in contabilità semplificata per l’utilizzo della piattaforma di Bussola d’Impresa® è stato predisposto un file Excel (semplificato) per la raccolta dei dati del conto economico di periodo, scaricabile dal SENSORE DI NAVIGAZIONE “Adeguato Assetto”.

Attenzione: il Codice della Crisi pone l’accento sull’analisi predittiva. La piattaforma aiuta in questo anche le aziende meno strutturate, come ditte individuali e società di persone, poiché fornisce loro uno strumento basico (un questionario “qualitativo” articolato su 12 domande) che permette di apprezzare la sostenibilità dei debiti nei 12 mesi a venire, senza dover necessariamente approntare un ben più impegnativo “forecast di cassa”.

Inoltre, anche la ditta individuale, così come i soggetti collettivi, ha accesso alla CR (Centrale Rischi) Bankitalia e può prelevare tale prezioso documento, in pochi minuti ed in modo totalmente gratuito, attraverso il link fornito, per comodità dell’utente, all’interno della piattaforma. Il potente “decoder” che permette la lettura del file PDF della CR trasformandolo in una reportistica semplice e a lettura guidata si dimostra di enorme utilità per portare a termine velocemente l’intero processo.

2. A Vostro avviso, la Direttiva Insolvency era necessaria a fronte degli obblighi a cui le aziende italiane sono già sottoposte secondo il codice civile e penale? Il fatto di dover dimostrare di essere "innocenti" a priori non mi sembra corretto nell'ambito di un sano rapporto tra il cittadino/impresa e lo Stato.

La Direttiva UE 2019/2023, detta “Insolvency”, è finalizzata ad armonizzare le normative degli Stati membri sulla crisi d’impresa per garantire un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore tutela della libertà di circolazione dentro l’Unione. Ai sensi dell’art. 34 della Direttiva, tutti gli Stati membri sono stati invitati ad adottare e a pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, ancorché ogni singolo Stato sia stato lasciato libero di definire come.

Per comprendere meglio la filosofia ispiratrice della Direttiva e, soprattutto, la finalità tesa a tutelare il più possibile le imprese europee, è opportuno riportare i primi due articoli che la introducono:
(1)    L’obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovra-indebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

(2)    L a ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell’impresa o, se previsto dal diritto nazionale, dell’impresa nel suo complesso, come anche apportando cambiamenti operativi. Salvo specifica disposizione contraria del diritto nazionale, i cambiamenti operativi, come la risoluzione o la modifica dei contratti o la vendita o altro atto dispositivo delle attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali previsti dal diritto nazionale per tali misure, in particolare il diritto civile e il diritto del lavoro. Qualsiasi conversione del debito in capitale dovrebbe altresì rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale. I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane. Tali quadri dovrebbero impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l’economia nel suo complesso.

3. Come funziona il meccanismo di invio di una segnalazione di allerta a mezzo PEC da parte di un soggetto terzo? E come viene a conoscenza di un alert di crisi? Cosa succede se la ricevessi?

L’articolo 25-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, individua le esposizioni debitorie la cui esistenza costituisce un segnale di emersione della crisi d’impresa; si tratta di esposizioni nei confronti dei cosiddetti 4 creditori pubblici qualificati come di seguito individuabili in relazione a determinate tempistiche e soglie di valore:

1- INPS: dal 01.01.2022 – Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:

al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente ed a euro 15.000,00 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;

a euro 5.000,00 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

2 – INAIL: dal 15.07.2022 – Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a euro 5.000,00.

 3 – Agenzia delle Entrate: da Lipe relativa al 2° trimestre 2022 – Esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione Lipe, superiore a euro 5.000,00 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari di quanto indicato nella dichiarazione Iva dell’anno precedente.

Attenzione: la segnalazione viene inviata in ogni caso se il debito Iva risulta superiore ad euro 20.000,00; contestualmente alla comunicazione di irregolarità (articolo 54 bis D.P.R. 633/1972) e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della Lipe, con applicabilità dalla Lipe del 2° trimestre 2022.

 

4 – Agenzia entrate-Riscossione: dal 01.07.2022 – Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:

euro 100.000,00 per imprese individuali;

euro 200.000,00 per società di persone;

euro 500.000,00 per altre società.

Tutti i predetti soggetti segnalano all’imprenditore (in quanto dispongono delle diverse informazioni), nonché all’organo di controllo della società (se esistente), a mezzo pec o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni debitorie. Tali segnalazioni costituiscono i c.d. “sistemi di allerta esterna”.

 

Si deve precisare che si tratta di un sollecito che non può essere ignorato, dovendosi accertare se il mancato pagamento rappresenti:

  • una situazione transitoria e comunque non determinante sugli equilibri finanziari dell’impresa,
  • oppure fattispecie rappresentative di situazione di crisi. In tale ultimo caso il mancato intervento potrà dare luogo al deterioramento dell’attivo e all’assunzione di debiti non onorabili, e conseguentemente a elementi di responsabilità sia a carico degli amministratori che dei sindaci. L’organo amministrativo è pertanto tenuto ad assumere le iniziative più idonee per rispristinare una situazione di continuità della propria azienda, se del caso ricorrendo al nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi” e, in alternativa, ad uno dei molteplici rimedi previsti dal nuovo Codice, che non sono soltanto di natura giudiziale ma anche stragiudiziale.

 Si rammenta che la precoce rilevazione della crisi rappresenta un obbligo gestorio!

Per completezza di risposta, il Legislatore ha anche previsto i cosiddetti “sistemi di allerta interna”. Più precisamente, laddove esista pure un Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, l’organo di controllo societario è tenuto a segnalare per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di Composizione Negoziata della Crisi (articolo 12 e seguenti del Codice della Crisi), fissando un termine non superiore a 30 giorni entro cui gli amministratori devono riferire in merito alle iniziative intraprese. La segnalazione deve essere motivata e costituisce uno specifico dovere dell’organo di controllo e comporta l’analisi della risposta fornita dall’organo amministrativo.

La Dottrina (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, relazione n. 87 del 15.09.2022) specifica che “la risposta a tale sollecitazione da parte dell’organo gestorio deve essere fornita entro un termine fissato dagli stessi sindaci nella propria segnalazione, termine che comunque non può eccedere i trenta giorni. Tale termine non richiede, […] la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di “allarme”, ma l’individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative all’uopo previste”.

L’invio tempestivo della comunicazione assume valore ai fini della valutazione della responsabilità dei sindaci, ai sensi dell’art. 2407 c.c. tenendo in considerazione che l’articolo 37, comma 2 del Codice della Crisi, legittima i sindaci a proporre al Tribunale competente l’istanza di dichiarazione di liquidazione giudiziale della società (già “fallimento” nella L.F. del 1942).

NON ULTIMO, occorre considerare che anche le banche sono tenute a segnalare (all’organo amministrativo e all’organo di controllo) possibili evidenze interne di iniziale deterioramento dei rapporti creditizi, sintomatici dell’emersione di una crisi d’impresa. Si profila, sotto questo aspetto, l’insorgenza di una nuova forma di responsabilità civile che il nuovo Codice introduce.

Alla luce di tutto quanto esposto si intuisce facilmente come le responsabilità a carico dell’amministratore siano di entità alquanto differente a seconda che il medesimo si sia attivato per dotare l’azienda di un Adeguato Assetto oppure no: ricevere una segnalazione da un creditore pubblico qualificato o dall’organo di controllo o da un istituto di credito in carenza di Adeguato Assetto rende la posizione dell’amministratore sostanzialmente indifendibile di fronte ad un’azione di responsabilità esperita nei suoi confronti da parte di chiunque ne abbia interesse e titolo!!!

4. Usavo un programma della concorrenza che mi faceva importare un budget di tesoreria di 6 mesi, recentemente è stato portato a 12 mesi, però la normativa non fa riferimento all'arco temporale: è giusto, è a "discrezione"?

“Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi…” è uno degli obblighi introdotti dal novellato art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). Non si tratta pertanto di un termine discrezionale, bensì imperativo.

5. Sul piano operativo come si fa ad ottenere la valutazione dalla Centrale Rischi da caricare poi sulla piattaforma?

Fra i SENSORI DI NAVIGAZIONE, cliccando sul pulsante “CR” si accede ad una finestra al cui interno è proposto il link per collegarsi direttamente alla sezione del sito web di Banca d’Italia che interessa allo scopo. Disponendo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure della CNS  (Carta Nazionale dei Servizi) il legale rappresentante dell’impresa può richiedere ed ottenere, nell’arco di pochi minuti e in totale autonomia, il PDF della Centrale Rischi della propria azienda (il documento viene aggiornato ogni mese), in modo – fra l’altro – totalmente gratuito. Si raccomanda di effettuare la richiesta relativamente ad un arco temporale che copra gli ultimi 36 mesi, in quanto si tratta di un intervallo adeguatamente significativo ai fini dell’analisi. Nella sezione RISORSE della piattaforma di Bussola d’Impresa® viene inoltre messa a disposizione una preziosa scheda informativa, che permette di accompagnare il navigante nella lettura del documento di Banca d’Italia e che spiega come reperire, se del caso, le informazioni creditizie cosiddette “sotto soglia” non intercettate dal report fornito dall’istituto centrale.

La piattaforma, è bene sottolinearlo, vanta uno dei più potenti, se non il più potente e completo DECODER DELLA CR oggi disponibile: grazie ad una semplice operazione di “drag & drop” del file PDF ottenuto da Bankitalia all’interno di un’area di lavoro specificamente progettata, in pochi secondi il contenuto, altrimenti molto complesso, di questo documento viene “decifrato” e corredato di importantissimi commenti e suggerimenti operativi.

6. Ho appreso che la piattaforma di Bussola d’Impresa® si distingue anche per il fatto che incorpora l’esclusivo rating fornito da CreditSafe: di cosa si tratta di preciso e perché è importante?

Con l’introduzione della normativa Basilea 2, le banche hanno dovuto approntare sistemi di valutazione che conferiscono un punteggio (rating) alla clientela. Esistono due tipi di rating:

  • un rating esterno, elaborato e fornito da poche agenzie mondiali, le quali attribuiscono un voto a imprese e nazioni; questo rating non è destinato alle Pmi, bensì alle più grandi aziende che si possono permettere di pagare i costosi oneri che le varie agenzie, come Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch e così via, richiedono per il servizio;
  • un rating interno, elaborato da ciascun istituto con riguardo alla propria clientela. Per le piccole e medie imprese il rating di Basilea 2 si è via via evoluto con la normativa, cosicché ogni modello interno ha conosciuto lo sviluppo di propri parametri, tenuti peraltro molto riservati. Il modello non è, quindi, comunicato al cliente né ai terzi. L’utente, al massimo, conosce il punteggio ricevuto ma non i motivi della sua attribuzione. Il modello pondera informazioni del rapporto tra cliente e banca, dati prelevati dal sistema informativo dell’istituto e dal report della Centrale Rischi di Banca d’Italia (il quale, tuttavia, per ragioni di privacy, non fornisce evidenza ai singoli istituti di quali siano gli intermediari con cui l’azienda ha rapporti, al contrario del report PDF rilasciato al legale rappresentante dell’azienda, che si presenta in chiaro con gli estremi di ciascun istituto segnalante). Tra gli altri dati raccolti vengono ponderate anche le informazioni ottenute dai bilanci pubblicati e quelle qualitative all’organizzazione dell’impresa che la banca ha a disposizione. In base al voto interno che la singola banca attribuisce, il cliente ottiene un merito creditizio: esso determina se la banca può concedere credito o meno e quale sia il costo del denaro prestato all’impresa. Il cliente non dispone dunque di strumenti per contrastare tali valutazioni.

 

La normativa di Basilea 2 si basa sul presupposto che il punteggio del cliente rappresenta una probabilità di default (Pd) che determina, quindi, la pericolosità, ovvero il rischio, che la banca assume nell’erogare credito. Maggiore è il rischio e maggiore è anche il costo del denaro prestato, a causa delle riserve che la banca è obbligata ad accantonare. Un rating self service non serve a molto. Le aziende più evolute e i consulenti più attenti hanno da tempo tentato di generare metodi di autoscoring (autovalutazione): un sistema self service che cerchi di comprendere come la banca valuti il cliente. Il risultato però ha un valore solo conoscitivo e non genera un valore predittivo e spendibile verso i terzi. Essendo tale tipo di valutazione autoreferenziale occorre necessariamente rivolgersi a terzi. Ecco dunque che la soluzione consiste nell’ ottenere una sorta di passaporto, ovvero di pagella credibile, affidabile, oggettiva (in quanto elaborata da un soggetto terzo), ovvero una second opinion emessa da chi per mestiere attribuisce il rating (ecco Creditsafe, non a caso partner anche tecnologico di Bussola d’Impresa®). Il rating (o Credit Score) diventa così un formidabile alleato per l’imprenditore, oggi alle prese con gli assetti organizzativi per prevenire la crisi d’impresa e per monitorare l’andamento della gestione aziendale. Chi, infatti, conosce la propria valutazione bancaria, che la banca tiene gelosamente segreta, ha un vantaggio competitivo indubbio e può sfruttare tutte le informazioni che la “pagella” creditizia fornisce. I vantaggi sono anche economici perché permettono di ridurre i costi dei finanziamenti e tenere sotto controllo le informazioni essenziali a vigilare l’andamento prospettico della tesoreria aziendale. Si tratta, a ben vedere, delle informazioni richieste dai nuovi assetti organizzativi ex art. 2086 c.c., resi stringenti dal 15 luglio 2022, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 (il cosiddetto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII). La carenza di un adeguato assetto o di misure idonee a controllare la propria impresa è valutata come elemento negativo da parte delle banche. Ciò può compromettere i rapporti con gli istituti di credito e i finanziatori.

In conclusione è evidente come ogni impresa che sfrutti la “pagella” che il Credit Score di CreditSafe le attribuisce (in una scala da 1 a 100) in ordine alla probabilità che possa diventare insolvente nell’arco dei 12 mesi successivi, in aggiunta e ad integrazione del report di Adeguato Assetto elaborato dalla piattaforma online di Bussola d’Impresa®, si porti a casa una somma di grandissimi vantaggi, diventando al contempo perfettamente “compliant” con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

7. Quanto è onerosa, in termini di tempo, la parte previsionale?

La piattaforma presenta ben 4 diversi strumenti “di bordo”, fra loro alternativi, con un livello di sofisticatezza tecnica crescente, per determinare la sostenibilità dei debiti nei 12 mesi successivi e costruire un forecast di cassa. Il primo strumento proposto, il più semplice fra tutti e adatto alle realtà meno strutturate, consiste in una serie di 12 domande, dalla cui risposta scaturisce il giudizio di sostenibilità dei debiti a scadere. 5/10 minuti al massimo sono sufficienti per completare il “test”. Lo stesso tempo, se non inferiore, è richiesto nel caso si opti per un secondo strumento, alternativo appunto al precedente, consistente nel calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio) semplificato: partendo dagli ultimi dati disponibili di conto economico, inserendo le variazioni attese di 4 sole voci e l’importo degli impegno finanziari a scadere (quote capitale + interessi) si perviene, nello spazio di un secondo, al giudizio sintetico di sostenibilità. La genialità di questo strumento lo rende formidabile per effettuare analisi di sensitività (“what if?”).

Maggior tempo va investito se si decidesse di utilizzare uno o l’altro degli ulteriori due strumenti offerti (sempre, lo si rimarca, alternativi fra loro), più evoluti, messi a disposizione dell’utente, che permettono di rappresentare una completa mensilizzazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita. Particolarmente preciso è il quarto strumento di bordo, grazie al quale è addirittura possibile caricare il file XML delle fatture elettroniche emesse e ricevute, per estrarre quelle informazioni economico-finanziarie e statistiche da cui derivare preziose proiezioni di dati futuri.

 

La parte previsionale, in conclusione, potrebbe richiedere anche solo 10 minuti di tempo all’utente ed i suoi risultati vengono automaticamente importati e gestiti ai fini della produzione non solo del report di Adeguato Assetto, soggetto a marcatura temporale, ma anche del Test di Risanamento.

Rendere semplice ciò che è complesso: questo fa parte della filosofia di Bussola d’Impresa®!

8. Esiste un manuale per l’utilizzo del programma?

Nonostante la complessità della struttura informatica ed elaborativa che opera dietro le quinte, l’utilizzo della piattaforma è particolarmente intuitivo e volutamente semplice. É stata comunque predisposta una GUIDA in formato PDF che accompagna, passo a passo, il “navigante” nel processo di generazione di un report di Adeguato Assetto. La guida è disponibile cliccando pure sul presente link.

Infine, in caso di estrema necessità, è pur sempre possibile affidarsi all’assistenza del proprio agente CreditSafe, oppure del proprio professionista (laddove sia stato allestito il collegamento con la propria azienda), oppure ancora all’helpdesk di Bussola d’Impresa® (helpdesk@bussoladimpresa.com).

9. Una volta che venga generato il report, l’amministratore è protetto da ogni responsabilità, a prescindere dall’esito?

La generazione del report di Adeguato Assetto, munito di marcatura temporale, consente all’amministratore di dimostrare, anche a distanza di tempo, di aver adempiuto ai nuovi obblighi sanciti dal Codice della Crisi (ogni report marcato temporalmente viene memorizzato e aggiunto ai precedenti, per poter essere recuperato in qualsiasi momento con un semplice doppio clic del mouse). L’attività così svolta si traduce oggettivamente ed evidentemente in un drastico ridimensionamento delle responsabilità gestorie. Amiamo affermare, al riguardo, che le responsabilità dell’amministratore, grazie all’uso sistematico della piattaforma, vengono abbattute almeno del 90%!! Ed il restante 10%? Quest’ultima componente di responsabilità è tutta e sola dipendente dalla volontà e dal tempismo individuali: in presenza di sintomi di crisi, infatti, così come intercettati dall’Adeguato Assetto, esiste un compito – ad onere e cura esclusivi dell’amministratore – per il quale non possono esserci né sostituti né delegati: questo compito si chiama AGIRE!!! Detto diversamente: in caso di sintomi di crisi, all’amministratore spetta il dovere di ricorrere, prontamente e senza indugio, preferibilmente con l’aiuto del professionista di fiducia, ad uno o più dei molteplici “rimedi” (ce ne sono almeno 13) messigli a disposizione per approntare un piano di risanamento realistico e coerente e darvi esecuzione.

 

L’amministratore “responsabile”, consapevole dei sintomi di crisi intercettati, nel caso in cui il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile, può infatti e anzitutto richiedere alla competente CCIAA la nomina di un esperto, tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, che agevoli le trattative tra lo stesso imprenditore, i creditori, comprese le banche, ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle predette condizioni di squilibrio. Per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa è stata istituita la Piattaforma telematica nazionale, accessibile dal sito Internet della competente CCIAA, utilizzabile da parte dell’imprenditore e del professionista incaricato, nella quale sono disponibili, tra l’altro:

  • un test pratico di auto-diagnosi che consente di verificare la situazione dell’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento stesso;
  • una lista di controllo particolareggiata contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Anche per tali attività la piattaforma di Bussola d’Impresa® si dimostra una preziosissimo ed insostituibile “kit” di supporto!

10. Esiste una fascia di fatturato che può o meno determinare l'obbligo di adozione degli strumenti? E chi li deve adottare? E come?

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII), all’articolo 3, prevede che tanto l’imprenditore individuale, quanto quello collettivo (ossia: le società), adottino rispettivamente:
– “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte” ed un
– “assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.

Pertanto, sia l’imprenditore individuale sia quello collettivo devono far sì che, all’interno della propria impresa, lo stato di crisi possa essere velocemente rilevato in modo tale da potervi far fronte.

 

Per inciso, cosa si intende esattamente per CRISI DI IMPRESA? La sua precisa definizione è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 14/2019: CRISI DI IMPRESA = lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

 

Con l’articolo 2086 c.c. nasce dunque un nuovo tipo di obbligo in capo all’organo amministrativo, indipendentemente dalla struttura e dalle dimensioni (anche in termini di fatturato) dell’azienda: gestire l’impresa, dotandola di assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare la crisi d’impresa. In altre parole l’impresa deve dotarsi di una struttura organizzativa tale da non ignorare il fenomeno della crisi, ma, al contrario, rilevarlo quanto prima.

Anche se l’articolo 2086 c.c. affida questo compito, in maniera generale, all’imprenditore, è dalla lettura degli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 del Codice civile, i quali parlano rispettivamente di amministrazione disgiuntiva nelle società di persone, amministrazione della S.p.A, consiglio di gestione, amministrazione della S.r.l., che si comprende come l’organo amministrativo sia l’esclusivo responsabile della gestione dell’impresa ai fini della tempestiva rilevazione della crisi. Prima dell’intervento del nuovo codice, soltanto i soggetti che dovevano redigere il bilancio erano tenuti a compiere una valutazione prognostica conseguente ad una pianificazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 2423 bis, 1° comma, n.1 del Codice civile. Questo nuovo obbligo sorge, ora, in capo all’imprenditore individuale (nel caso di impresa individuale) e all’organo amministrativo a prescindere dal tipo di società e a prescindere dalla redazione del bilancio di esercizio.

Chiarito dunque che TUTTI GLI IMPRENDITORI, indipendentemente dalla dimensione aziendale, sono tenuti a monitorare la continuità dell’impresa nel tempo, si tratta di comprendere cosa si intenda per adeguatezza degli assetti.

 

ADEMPIMENTI OPERATIVI

 

Qui interviene il terzo comma dell’art. 3 del CCII, il quale stabilisce che, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, gli assetti devono consentire congiuntamente di:

 

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (nuovo orizzonte temporale in seguito alla modifica) nonché di rilevare i segnali di allarme relativamente ai debiti scaduti – verso fornitori, per retribuzioni e nei confronti di creditori pubblici qualificati – e ad eventuali esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari;
  3. ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per poter effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

La lista di controllo e il test pratico sono contenuti nell’allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021, prelevabili sa questo link.

Complessivamente l’elenco dei controlli periodici da effettuare si articola in ben 12 check: si veda l’elenco al seguente ulteriore link.

 

Alla luce dell’obbligatorietà imposta dal legislatore, ai sensi dell’articolo 2086 c.c., quest’ultimo non ha tuttavia individuato un “modello obbligatorio” (ovvero delle best practice) a contenuto specifico per la predisposizione di un assetto adeguato, lasciando libero arbitrio alla valutazione discrezionale da parte degli organi gestori. Infatti, quanto sino al luglio 2022, è sempre stato molto dibattuto, in dottrina, il tema di come debbano essere gli assetti per poter essere definiti adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c. .

 

A tal proposito, uno spunto operativo si potrebbe ricavare dalla sentenza n. 3711/2020 del 15.09.2020 del Tribunale di Roma, il quale, ritenendolo un “obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere” ritiene di poter applicare le regole del c.d. business judgment rule anche all’adeguatezza degli assetti. Applicando tali principi, gli amministratori dovranno dimostrare di aver recepito tutte le informazioni possibili, di aver effettuato tutte le verifiche a loro disposizione e di aver agitato secondo la diligenza professionale nelle scelte effettuate, il tutto sulla base di parametri qualitativi e quantitativi legati alla natura e alla dimensione dell’impresa.

 

In “soccorso” agli amministratori è intervenuto pure il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 188/2021 che potrebbe costituire un precedente giurisprudenziale di riferimento di rilievo per quanto riguarda l’istituzione di assetti adeguati. Nel caso di specie, i giudici sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall’ispettore – nominato dal Tribunale per procedere all’ispezione dell’amministrazione – fornendo di conseguenza importanti e concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti.

 

In relazione all’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

  • organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
  • assenza di un mansionario;
  • inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
  • assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

 

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono state:

  • mancata redazione di un budget di tesoreria;
  • mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
  • mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
  • assenza di strumenti di reporting;
  • mancata redazione di un piano industriale.

 

In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile, sono state rilevate le seguenti carenze:

  • la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
  • assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
  • analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
  • mancata redazione del rendiconto finanziario.

 

Un ulteriore aiuto nella definizione di assetto organizzativo adeguato è fornito pure dalla norma di comportamento 3.5 del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) per il collegio sindacale delle società non quotate. Il lavoro condotto dal CNDCEC tratta altresì dell’assetto amministrativo (Norma 3.7) e dell’assetto contabile (ancora: Norma 3.7).

 

MA ATTENZIONE!!!

 

Pur rimanendo ferme tutte le indicazioni e le linee guida sopra esposte, non si dimentichi che ognuna di esse è precedente alla data del 1° luglio 2022, quando in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il D.Lgs. n. 83/2022, il cui art. 3, modificativo dall’art. 2 del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), entrato in vigore il 15.7.2022, interviene finalmente a fornire il quadro degli ADEMPIMENTI (BASILARI) NECESSARI ED INDISPENSABILI PER CONFIGURARE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE. Tale kit “minimale di sopravvivenza” è esattamente ciò per cui I SENSORI DI NAVIGAZIONE contenuti all’interno del RADAR PRO di Bussola d’Impresa® sono stati progettati e realizzati. Sensori che possono essere naturalmente integrati attraverso il ricorso ad ulteriori ausili.

In buona sostanza l’intento è chiaro: l’amministratore deve farsi parte attiva per una buona gestione aziendale, che sappia prevenire il rischio di insorgenza della crisi di impresa. Solo attivando una strumentazione che permetta di soddisfare il fabbisogno informativo di cui al citato novellato art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 potrà dire di aver adottato tutte le misure necessarie per preservare lo stato di salute dell’impresa, limitando la propria responsabilità verso i soci e verso i creditori sociali.

Ecco dunque, per riassumere, cosa l’imprenditore deve fare sul piano operativo:

  1. a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta (oltre al calcolo automatico dei 3 differenti gruppi di indagine, la piattaforma di Bussola d’Impresa® offre pure il monitoraggio dei cosiddetti indicatori chiave di performance, verificandone l’andamento storico e consentendone la personalizzazione dei valori soglia);
  2. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (la piattaforma di Bussola d’Impresa® semplifica notevolmente tale fase);
  3. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiataed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 (la piattaforma di Bussola d’Impresa® si distingue per il livello di automazione raggiunto anche ai fini della compilazione del predetto test);

Costituiscono segnali di allarme per la previsione di una possibile crisi di cui sopra (segnali tutti intercettati e monitorati dalla piattaforma di Bussola d’Impresa®):

  1. a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail.

Monitorare e verificare quanto sopra richiede l’acquisizione e la successiva elaborazione (con frequenza almeno trimestrale) dei seguenti documenti:

  • Bilanci storici, relativi almeno agli ultimi 2 esercizi (N.B.: l’acquisizione dei dati avviene una volta soltanto e si presta per ogni successiva elaborazione);
  • Bilancio di verifica trimestrale; la redazione di verifiche infrannuali adeguatamente assestate può avvenire anche in via extracontabile (ad esempio in Excel) utilizzando schemi di riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniali che rappresentino le grandezze utili alla propria tipologia di business come ad. es. Margine di Contribuzione, Break Even Point, EBITDA, EBIT ; anche in questo caso, caricando un apposito template Excel fornito dalla piattaforma, quest’ultima elabora in automatico le diverse informazioni utili (SENSORE KPI);
  • Centrale Rischi (CR) Banca d’Italia (file PDF), relativamente agli ultimi 36 mesi, acquisibile gratuitamente e velocemente grazie all’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) del legale rappresentante dell’azienda (con clic del mouse l’elaborazione dei dati è totalmente automatizzata, grazie al potente decoder interno di cui la piattaforma di Bussola d’Impresa® è munita);
  • Prospetto delle entrate e delle uscite di cassa a 12 mesi, utilizzando l’apposita funzione fornita (ancora una volta) dalla piattaforma di Bussola d’Impresa®;
  • Scadenziario dei debiti in essere verso banche, fornitori, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agente Riscossore per la verifica dell’eventuale superamento delle soglie di allerta specificamente previste, affinché le relative informazioni siano facilmente inserite all’interno della piattaforma di Bussola d’Impresa®;
  • Test pratico di cui al Decreto dirigenziale 28.9.2021 (con presa d’atto della cosiddetta “lista di controllo particolareggiata”) e sua riconciliazione con la CR Banca d’Italia (anche qui si rileva un importantissimo punto di forza della piattaforma di Bussola d’Impresa®).

Le informazioni così raccolte, opportunamente rielaborate dalla piattaforma di Bussola d’Impresa®, sono necessarie, quindi, perché la stessa generi un REPORT PERIODICO in formato PDF, che viene poi  memorizzato con marcatura temporale (=data certa), in modo da poter essere recuperato/esibito, a distanza di tempo, in caso di necessità. Lo scopo principe di questa procedura è quello di dimostrare che l’impresa si è dotata e mantiene un ADEGUATO ASSETTO al fine di rilevare tempestivamente un eventuale stato di crisi e poter così assumere, senza indugio, le iniziative più idonee per farvi fronte.

Un’ulteriore attività è certamente raccomandabile all’amministratore: la formalizzazione dell’intero processo anche attraverso la predisposizione e la manutenzione periodica di una check-list interna, personalizzabile in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’impresa e del contesto in cui essa opera. Soddisfatti, infatti, i requisiti indispensabili e di base per essere in Adeguato Assetto ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dal più volte citato art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019, tale check list  potrebbe ispirarsi, sul piano operativo, al file Excel di cui all’esempio contenuto nel presente link.

Esistono altre indicazioni operative? Sì e sono quelle ulteriori applicabili alle società di capitali:

INFORMATIVA PERIODICA DEI CONSIGLIERI DELEGATI

La piattaforma di Bussola d’Impresa® ed il report periodico a marcatura temporale che essa genera rappresentano la DOTAZIONE INDISPENSABILE E IRRINUNCIABILE a supporto di qualsiasi imprenditore.
In particolare essa si rivela ancor più preziosa per tutte le società di capitali.

Infatti nel caso delle S.p.A. l’art. 2381 c.c. dispone: il Consiglio di Amministrazione “… valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione…. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.”

Nel caso delle S.r.l. il legislatore della riforma è intervenuto sull’art. 2475 c.c. introducendo il nuovo comma 6, mediante il quale ha esteso appunto anche alle S.r.l. le disposizioni, già previste per le S.p.a., per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati ossia di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale ove presente) con periodicità almeno semestrale, “sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate)”.

 

L’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno. Si fornisce al seguente link il facsimile di un possibile verbale di riunione dell’organo amministrativo per la verifica degli adeguati assetti organizzativi.

 

NUOVO ADEMPIMENTO IN BILANCIO

 

L’informativa, invece, relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale).

 

L’IMPRENDITORE DI UN’AZIENDA SANA
HA UNA MAGGIORE RESPONSABILITÀ!

 

Un ultima importantissima considerazione è bene effettuare, relativamente all’atteggiamento di quegli amministratori di aziende sane che ritengono di non essere toccati dal Codice della Crisi: i giudici di merito hanno rimarcato la rilevanza degli assetti aziendali sottolineando come la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti “è più grave quando la società non si trova in crisi” perché in tale momento essa dispone di “risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.

11. L’alternativa all’utilizzo di una piattaforma fornita da un provider come CreditSafe e Bussola d’Impresa® qual è? Bisognerebbe gestire tutti i parametri manualmente o le camere di commercio mettono a disposizione piattaforme gratuite?

La Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza mette a disposizione gratuitamente una “Suite Finanziaria” (così è denominata) che fornisce, anch’essa in cloud, una serie di servizi digitali finalizzati alla valutazione economico-finanziaria ed organizzativa della propria impresa (self-assessment). Nata da un’iniziativa del sistema camerale (Unioncamere), volta a fornire alle imprese strumenti per prevenire la crisi e misurare il proprio stato di salute economico-finanziaria, la piattaforma permette all’impresa di misurare la propria affidabilità e di individuare segnali di allerta che possano far presagire situazioni di disequilibrio.

Si tratta di una soluzione realizzata in full compliance con il novellato Codice della Crisi d’Impresa, la cui impostazione modulare e di contenuti (non è un caso!) è esattamente la stessa di Bussola d’Impresa®. Al punto che si può affermare come Bussola d’Impresa® sia l’unica soluzione in cloud esattamente conforme  al modello raccomandato da Unioncamere!

 

Trattandosi di una soluzione gratuita, essa non dispone – comprensibilmente – di tutta quella serie di preziosi componenti aggiuntivi che solo una piattaforma a pagamento (ancorché dal costo volutamente reso accessibile) è in grado di offrire; fra essi se ne segnalano almeno 10 presenti in Bussola d’Impresa® e non incorporati nella piattaforma camerale:

 

  1. La gestione dei KPI, su bilanci annuali e infrannuali, con libera gestione delle soglie, a supporto dell’attività indicata dalla Check-list (lista di controllo) particolareggiata di cui al Decreto Dirigenziale 28.9.2021.
  2. L’elaborazione del budget di tesoreria con utilizzo delle informazioni contenute all’interno del file XML delle fatture elettroniche attive e passive.
  3. L’importazione automatica dei dati dei bilanci storici depositati presso il Registro Imprese, senza la necessità di doverli uploadare da parte dell’utente (la funzione è in via di imminente rilascio!).
  4. Il Test di Navigazione (questionario qualitativo) articolato in: Check-up di bordo; Punto Nave; Attrattività di Settore, funzionale ad una mappatura strategica dell’azienda e all’individuazione di una prima linea di azione per l’imprenditore.
  5. La particolare modalità di condivisione dei dati con il proprio professionista di fiducia, che è stata progettata per favorire un interscambio proattivo delle informazioni e del …sapere professionale.
  6. Le tre funzioni complementari di supporto: Diario di Bordo, Bollettino Nautico e Schede Operative.
  7. L’accesso all’innovativo strumento digitale (proprietario ed esclusivo) denominato GPS di Bussola d’Impresa®.
  8. La “pagella” elaborata da CreditSafe, il provider di business information più utilizzato al mondo, con l’evidenziazione del CreditScore Nazionale e del CreditScore Internazionale grazie ai quali l’impresa gode dei seguenti ulteriori vantaggi:
  • riconoscimento di affidabilità e spendibilità di un rating noto, elaborato da un soggetto terzo;
  • miglioramento del potere negoziale e della qualità di relazione con il sistema bancario;
  • supporto nell’assunzione di decisioni strategiche più efficaci e monitorabili nel tempo;
  • benchmark di riferimento per un confronto con il mercato;
  • miglioramento della reputazione , della visibilità e della trasparenza dell’impresa.

 

Inoltre, poiché lo score CreditSafe esprime la probabilità che l’azienda diventi insolvente nell’arco dei 12 mesi successivi, con tale pagella l’imprenditore si dota di un “credit passport”, contenente molte delle informazioni predittive che costituiscono il cuore dell’Assetto Organizzativo per prevenire la crisi d’impresa, come concepito dal nuovo Codice. Tale “bollino”, espresso in un punteggio compreso tra 0 e 100, integrato con i SENSORI DI NAVIGAZIONE “incapsulati” nella piattaforma di Bussola d’Impresa®, esprime il corretto e adeguato processo che integra gli adeguati assetti organizzativi imposti dall’art. 2086 c.c., comma 2, permettendo così di sollevare ancora più efficacemente gli amministratori dalle gravose responsabilità che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha introdotto a far tempo dal 15 luglio 2022.

  1. Il servizio di assistenza unito a quello di continuo aggiornamento della piattaforma.
  2. L’accesso ad un vero e proprio “eco-sistema” che rende Bussola d’Impresa® una realtà unica e distintiva per il mondo delle imprese nel nostro Paese.

12. Sono un mediatore del credito. Tutto molto interessante ed esaustivo. Come posso usufruire di detta piattaforma?

Prendendo contatto con un agente CreditSafe oppure direttamente via web, collegandosi al sito https://bussoladimpresa.com e registrandosi in qualità di “Consulente”.

13. La Direttiva Insolvency è operativa in tutti i Paesi dell’Unione con le stesse caratteristiche?

Ogni Paese dell’Unione recepisce le Direttive comunitarie in modo autonomo e questo determina differenze sul piano operativo. Si pensi agli schemi di bilancio, che non sono identici per ogni stato membro. I principi, tuttavia, che guidano il legislatore nazionale in fase di recepimento di un corpus normativo sovranazionale sono assolutamente i medesimi.

14. È possibile utilizzare bilanci più analitici rispetto a quelli di cui allo schema di IV Direttiva depositati presso il Registro delle imprese, così da disporre di una informativa molto più precisa? Inoltre, quanto sono rilevanti i bilancini, o le situazioni di periodo, infrannuali?

Al fine di rendere quanto più semplice e veloce possibile il processo di acquisizione e di elaborazione dei dati, i SENSORI DI NAVIGAZIONE del RADAR PRO di Bussola d’Impresa® sono alimentati da schemi di bilancio strettamente conformi alla IV Direttiva Cee (salvo il caso delle imprese in contabilità semplificata, per le quali è previsto il download di uno specifico template Excel).

Volendo progredire nell’analisi, il passaggio successivo il navigante lo potrà trovare all’interno del GPS di bordo, dove il livello di “granularità” delle informazioni necessarie inevitabilmente aumenta (si pensi alla profilazione richiesta per attivare la “rotta di navigazione” verso la finanza agevolata, oppure quella per la costruzione del business plan: un bilancio analitico, comprensivo di sottoconti, si rende in quei casi assolutamente indispensabile).

 

Circa le situazioni di periodo, o bilanci infrannuali, il tema diventa particolarmente delicato e meritevole di adeguato approfondimento. La definizione e le modalità di stesura di dette situazioni infrannuali sono definite dal principio contabile OIC 30; tale principio è divenuto anche documento tecnico standard ai fini dell’elaborazione della Check List di cui al D.M. 28.09.2021 per esplicito richiamo contenuto nel decreto stesso; tale check list, come noto, orienta i compiti e il modus operandi sia dell’organo amministrativo che di quello di controllo (ove esistente), oltreché dell’eventuale esperto nominato per la verifica delle concrete possibilità di superamento della crisi imminente e precocemente diagnosticata nel rispetto degli adempimenti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022 (modificativo dell’art. 3 del CCII).

I bilanci intermedi, inoltre, servono per determinare l’entità delle perdite da ripianare e la profondità degli interventi da deliberare da parte degli organi sociali in tutte le situazioni previste dagli artt. 2446, 2447, 2482 bis e ter c.c.; il risultato del bilancio intermedio determina, infatti, la necessità e il tempo di intervento che si trova definito e caratterizzato nell’inciso “senza indugio”, che è il denominatore comune degli articoli del codice sopra citati. La capacità di produrre bilanci intermedi attendibili e redatti secondo il principio OIC 30 è anche e soprattutto uno degli elementi di discrimine per il giudizio sull’adeguatezza o meno degli assetti organizzativi contabili ed amministrativi della società, che devono essere oggetto di esame da parte di revisori e sindaci. I bilanci intermedi costituiscono, infatti, un’indispensabile congiunzione tra i 2 bilanci annuali oggetto di giudizio in quanto testimoniano e certificano come si è passati da una situazione di inizio anno a quella rilevata a fine anno e devono rappresentare coerentemente, al netto delle ovvie rettifiche di natura stagionale, i fenomeni e le cause delle involuzioni e delle evoluzioni del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Il chiaro riparto di compiti tra revisori e sindaci definisce, fra l’altro, le rispettive aree di proattività e responsabilità, nei rapporti con l’organo amministrativo, per il rispetto dei dettami civilistici e delle norme speciali sulla riforma della crisi di impresa.

Il revisore deve costituire un supporto tecnico per il collegio sindacale sufficiente per avere la garanzia dell’attendibilità dei dati e della loro rappresentazione conforme ai principi contabili; su tali certezze offerte dai revisori, il collegio sindacale (ove esistente) dovrà basare le valutazioni e le tempistiche di intervento da formalizzare: tale modo di operare costituisce anchel’attuazione del diritto/dovere di agire informati da parte degli amministratori non muniti di delega previsto dall’art. 2381, c.6 c.c. (applicabile anche alle Srl per richiamo dell’art. 2475 c.c.) e dei doveri e poteri del collegio sindacale previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis c.c. . La convinzione della sussistenza dei presupposti di continuità aziendale (che è il momento chiave dell’attività di revisione) passa anche da una storicizzazione critica dei risultati dei 2/3 bilanci intermedi, visti e revisionati e condivisi con il collegio sindacale.

Nel caso delle società di capitali, ove presenti tanto l’organo amministrativo quanto l’organo di controllo, l’esame effettuato durante i consigli di amministrazione dei bilanci intermedi, redatti in conformità all’OIC 30, muniti della relazione di revisione e condivisi con il collegio sindacale, diventa quindi il corollario indispensabile per lasciare traccia della collaborazione proattiva tra organi di amministrazione e organi di controllo, finalizzata alla tutela del patrimonio sociale, dei soci e dei creditori. Elemento imprescindibile, questo, voluto dalla giurisprudenza per rispettare i concetti di diligenza professionale richiesta agli organi sociali stessi dal Codice Civile e dalle leggi speciali sulla prevenzione e superamento della crisi di impresa.

Tutta suddetta attività sarà pertanto esperita nelle opportune sedi. I dati di sintesi, riclassificati secondo gli schemi di IV Direttiva, potranno così essere rapidamente acquisiti dalla piattaforma per procedere con l’elaborazione – su base almeno trimestrale – dei report di Adeguato Assetto.

15. Il Codice della Crisi si applica anche a start-up e/o PMI innovative?

Certamente. Tutte le imprese, incluse le start-up e le PMI innovative sono tenute ad adeguarsi all’art. 2086 c.c., comma 2. Non disponendo, ad evidenza, di una storia pregressa, il focus dell’attività di monitoraggio sarà concentrato essenzialmente su un’analisi di tipo predittivo. Fondamentale diventa dunque la predisposizione di un forecast di cassa e, auspicabilmente, di un business plan da sottoporre a costante “manutenzione” e aggiornamento.

Utile si rivela il SENSORE DI NAVIGAZIONE denominato MCC (Medio Credito Centrale) che permette di comprendere a quali coperture gratuite di garanzia, da parte dello Stato, l’impresa abbia diritto, in funzione delle forme di finanziamento e degli strumenti di accesso al credito (compresi Legge Sabatini) prescelti, per fascia di appartenenza.

Le prescrizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) e nel Decreto Dirigenziale 28.9.2021 sono, del resto, di prezioso aiuto per l’imprenditore che si stia cimentando in una nuova sfidante avventura, suggerendogli l’adozione di quelle misure preventive che possano rivelarsi di prezioso supporto nell’assunzione delle migliori decisioni, avendo sempre presente il sacro vincolo del rispetto della continuità aziendale.

16. Credo che la maggior parte degli imprenditori voglia agire in maniera corretta e monitori il cash flow di prassi (investimenti e credit). Chi non lo fa è perché non lo vuole fare.

Più che una domanda è una riflessione: la si condivide pienamente. Oggi, per di più, non si possono accampare scuse circa le presunte difficoltà nell’approntare un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa: i SENSORI DI NAVIGAZIONE di Bussola d’Impresa® includono un modulo ad hoc di semplice utilizzo, eppure con un livello di dettaglio accurato (i flussi monetari sono monitorabili su base mensile, tenendo presenti molteplici variabili, come ad esempio differenti aliquote IVA, periodi di liquidazione dell’imposta, fonti di entrata e voci degli impieghi, etc.). Non solo, all’interno del sensore ADEGUATO ASSETTO, esiste la possibilità di scegliere fra ben 4 diversi strumenti, fra loro alternativi e con livelli crescenti di sofisticazione, per calcolare la sostenibilità dei debiti a 12 mesi. È addirittura possibile determinare la sostenibilità dei debiti a 12 mesi senza la necessità di inserire alcun dato numerico, bensì rispondendo semplicemente a 12 domande guida!

17. Una S.N.C di piccola dimensione può gestire il tutto in maniera "essenziale" e non eccessivamente onerosa?

La risposta è affermativa. Si rimanda al quesito posto con riferimento alla gestione di una ditta individuale.

La piattaforma è stata espressamente concepita per rendere semplice e veloce un processo che altrimenti si sarebbe rivelato dispendioso in termini di tempo e di risorse impiegate.

Per le realtà in contabilità semplificata è scaricabile un template Excel di raccolta dati che, una volta compilato, può essere facilmente ricaricato online ed elaborato in automatico dalla procedura.

18. Ma se i clienti non pagano e si crea un “blocco”?

È ben noto l’antico adagio “prevenire è meglio che curare”. Se vi sono alcuni clienti che non pagano, una parte della responsabilità potrebbe dipendere dal fatto che, proprio quei clienti dimostratisi morosi, non siano stati attentamente valutati in sede di loro prima acquisizione. Tre pertanto sono gli interventi ineludibili e sempre raccomandabili, come buona prassi insegna:

  1. una efficace gestione anzitutto del contenzioso: si tratta di esperire un’eventuale azione di recupero crediti, da valutare attentamente alla luce degli importi in questione e della probabilità di successo dell’iniziativa (ipotizzando pure il ricorso alle vie legali);
  2. la gestione al meglio della carenza di liquidità che si viene a determinare nelle casse aziendali in conseguenza del mancato incasso (nei commenti degli indicatori che rilevino un eventuale squilibrio finanziario sarà opportuno segnalare la situazione specifica, menzionare la modalità di intervento e chiudere il report di Adeguato Assetto con tali valutazioni);
  3. relativamente al futuro, onde evitare di ritrovarsi in una situazione analoga, è certamente opportuno sottoporre a screening preventivo ogni potenziale nuovo cliente, prima che venga acquisito. Un modo smart per farlo è senz’altro quello di affidarsi alle informazioni che CreditSafe è in grado di fornire. Non a caso, all’interno del GPS di Bussola d’Impresa® è già prevista l’attivazione di una “rotta di navigazione” ad hoc, che si sostanzia in un servizio appunto di valutazione preventiva sul livello di solvibilità e, dunque, di affidabilità del soggetto interessato.

19. Ho sentito parlare di “Balanced Scorecard” come strumento per gestire l’Adeguato Assetto. In cosa consiste e cosa ne pensate?

Nella gestione di un’impresa, specie in presenza di una realtà complessa, due sono le attività da svolgere nel modo più efficace possibile: la pianificazione ed il controllo. La “Balanced ScoreCard” (o scheda di valutazione bilanciata) è uno strumento evoluto, concepito per tradurre la strategia in azione, come la definisce il Prof. Alberto Bubbio, al quale va riconosciuto il merito di averla “importata” in Italia dagli Stati Uniti (dove nacque, agli inizi degli anni ‘90 ad opera di David Norton e Robert Kaplan). Più nel dettaglio la “BSC” consiste in un sistema di misurazione delle prestazioni a supporto della gestione strategica, con l’obiettivo di tradurre le strategie competitive in indicatori di performance (scorecard), assicurando l’equilibrio (balance) tra le prestazioni di breve termine, misurate attraverso parametri di natura finanziaria e quelle componenti, non finanziarie, che dovrebbero condurre l’impresa a risultati competitivi superiori e sostenibili nel tempo. Gli autori individuano i seguenti possibili ostacoli alla concreta realizzazione degli obiettivi strategici dell’impresa:

  • la strategia non è condivisa e/o il suo grado di attuazione non è misurabile;
  • le risorse non sono allocate in funzione delle strategie;
  • i processi non sono progettati in linea con le priorità strategiche;
  • l’organizzazione, la formazione e i sistemi di incentivazione non sono allineati alla strategia.

Per superare queste difficoltà Kaplan e Norton svilupparono un approccio, la scheda di valutazione bilanciata appunto, che allarga e si prefigge di rendere coerenti le quattro diverse prospettive di valutazione delle performance dell’impresa:

  1. la prospettiva finanziaria(financial perspective) – da questo punto di vista la domanda chiave da porsi è: per avere successo dal punto di vista finanziario, come dovremmo apparire ai nostri azionisti/soci? Gli obiettivi sono quelli economico-finanziari, misurati dai tradizionali indicatori di performance e redditività;
  2. la prospettiva del cliente(customer perspective) – la domanda chiave è: come dovremmo apparire ai nostri clienti? L’obiettivo è il miglioramento dell’offerta dei beni e dei servizi per il cliente;
  3. la prospettiva interna dell’impresa(business process perspective) – la domanda cui è necessario rispondere è: per soddisfare i bisogni del mercato, in cosa dovremmo eccellere? L’obiettivo è il miglioramento dei processi core;
  4. la prospettiva di innovazione e apprendimento(learning and growth perspective) – la domanda chiave è: come manterremo le nostre capacità di apprendimento e miglioramento? Ciò che conta, in tale dimensione, sono l’apprendimento e lo sviluppo organizzativo.

Per ciascuna prospettiva risultano così individuati:

  • gli obiettivi: quello che si deve raggiungere e che è critico per il successo;
  • le misure: gli strumenti da utilizzare per quantificare il raggiungimento di ciascun obiettivo;
  • bersagli: i valori-obiettivo delle misure;
  • le iniziative: le azioni chiave e i programmi da attuare al fine del raggiungimento degli obiettivi.

Come si può facilmente intuire da quanto descritto, l’adozione di questo strumento si traduce in un processo complesso e delicato, la cui implementazione e manutenzione richiede tempo, attenzione, esperienza, grande e costante coinvolgimento di persone sia all’interno dell’organizzazione sia all’esterno. Se ben strutturato si dimostra certamente efficace per gestire l’Adeguato Assetto di cui all’art. 2086 c.c., comma 2, ma proprio perché “oneroso” in termini di risorse e di competenze richieste, è scarsamente proponibile, in prima battuta, alla generalità delle imprese, laddove l’obiettivo immediato sia invece quello di recepire quanto più velocemente ed economicamente possibile i ben circostanziati obblighi previsti dall’art. 3 del novellato D.Lgs. n. 14/2019. Un’implementazione veloce, improvvisata, automatica dello strumento può addirittura rivelarsi pericolosa e fuorviante. Ecco la ragione per cui la Balanced Scorecard è uno strumento che si è ritenuto di mettere a disposizione attraverso la piattaforma di Bussola d’Impresa®, ma all’interno del suo GPS (non del RADAR PRO): la “rotta di navigazione” in questione è stata concepita e progettata, fra l’altro, con il coinvolgimento dello stesso team specialistico che fa capo al Prof. Alberto Bubbio, al Dott. Dario Gulino e al Dott. Stefano Cacciamani: è con tale autorevole gruppo di lavoro che potrà essere contrattualizzato, a condizioni vantaggiose per i “naviganti” di Bussola d’Impresa®, un rapporto caratterizzato dai più alti contenuti di professionalità oggi reperibili.

20. Il software consente di impostare un business plan a più anni?

La piattaforma ha allo studio (ed in prossima implementazione) uno strumento specifico per la costruzione del business plan pluriennale all’interno del suo GPS (si tratta del secondo dispositivo digitale di bordo, in aggiunta al RADAR). Il servizio sarà disponibile nel secondo trimestre 2023 e consisterà in un tool acquistabile e utilizzabile in totale autonomia da parte dell’utente, così come quest’ultimo potrà usufruire – se lo riterrà opportuno – dell’assistenza e/o della consulenza di un team specialistico.

21. Sono d'accordo sulla necessità di tener sotto controllo questi flussi: forse contestabile è l’approccio di obbligatorietà che, invece, dovrebbe essere di natura di formativa/culturale.

In effetti siamo in presenza di un cambiamento epocale di cultura d’impresa. Non è immediata l’acquisizione di una consapevolezza che permetta di leggere oltre l’obbligo normativo di cui all’art. 2086 c.c., comma 2, per coglierne la portata positiva, in aiuto e a supporto di chi fa impresa.

22. Un creditore privato può fare una segnalazione, per esempio alla CCIAA, o resta solo la richiesta di fallimento? Si può approfondire il tema delle responsabilità?

La normativa sulla crisi d’impresa non prevede segnalazioni alla CCIAA da parte di alcun soggetto: le uniche segnalazioni previste – da indirizzare a mezzo P.E.C. o raccomandata all’organo amministrativo (o al singolo imprenditore in caso di ditta individuale) sono quelle dovute:

– dai 4 creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione) e

– dall’organo di controllo (se esistente), il quale ultimo risulta fra l’altro destinatario, insieme all’imprenditore, delle segnalazioni inviate dai 4 creditori pubblici qualificati.

 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 per un approfondimento sui tempi e sulle soglie debitorie oltre le quali tali segnalazioni scattano: esse precisamente costituiscono i cosiddetti “sistemi di allerta esterna”.

Conoscere e governare tale tematica, grazie soprattutto agli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di Bussola d’Impresa®, permette di intercettare per tempo l’eventuale iceberg verso il quale ci si stia dirigendo, evitando così le enormi responsabilità che deriverebbero da un impatto dall’esito devastante.

A suddetto riguardo è utile ricordare che la parte seconda del Titolo X del Codice della Crisi ha introdotto alcune sostanziali modifiche al Codice Civile. In particolare, queste attengono alle responsabilità degli amministratori e dei sindaci (ove presenti), rafforzando, da un lato, il profilo della responsabilità degli amministratori per mala gestio e, dall’altro lato, il dovere dei sindaci di attivarsi per segnalare al Tribunale eventuali atti nocivi per la società e per i creditori portati a compimenti dal management, ai sensi dell’art. 2409 c.c. (DENUNZIA AL TRIBUNALE). Si parla, dunque, di un sistema composito di norme, il cui fine è quello di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione; scopo ultimo è la stessa diffusione della cultura di legalità imprenditoriale, sia quando la società (in caso di enti collettivi) sia parte di un gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare, soggetta perciò ad influenze esterne anche (talvolta) pregiudizievoli. Con riferimento agli amministratori, è interessante rilevare che il Codice della Crisi ha previsto che l’eventuale rinunzia all’azione di responsabilità da parte della società (art. 2393 c.c. – AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ) non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali i quali, dunque, possono proseguire l’azione nei confronti dell’amministratore, ancorché solo qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti. Più precisamente il Codice della Crisi, all’art. 378, comma 1, ha inserito all’art. 2476 c.c. il comma 5, prevedendo che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

 

Quanto alla figura del sindaco o dei sindaci, ove presente l’organo di controllo, è previsto che il membro dello stesso non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia, bensì risponde ogni qual volta sia possibile affermare e provare che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza e controllo che l’ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l’ordinamento pretende, il danno alla società e, quindi, ai creditori sociali, sarebbe stato evitato. La responsabilità omissiva del soggetto tenuto, per funzione, a esercitare un controllo sull’agire di altri è per fatto proprio colpevole: rilevata anche dal diritto civile la responsabilità oggettiva, la responsabilità per fatto altrui o quella da mera “posizione”, si dovrà sempre riscontrare la condotta almeno colposa e il nesso causale col danno, dunque con responsabilità per fatto e colpa propri.

Sotto il profilo della condotta, il sistema configura dunque una duplice responsabilità in capo ai sindaci, potendo essi rispondere per fatto esclusivamente proprio, oppure per concorso omissivo con la condotta degli amministratori, atteggiandosi la loro responsabilità nei confronti della società o di altri soggetti secondo le relative disposizioni, per essi richiamate, degli artt. 2393-2395 c.c., alla stregua dell’art. 2407 c.c.. Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, ai fini del giudizio di responsabilità occorre, anzitutto, l’accertamento degli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie: ovvero, la condotta, consistente nell’inerzia; l’evento, quale fatto pregiudizievole ed anti-doveroso altrui; il nesso causale, mediante il cosiddetto giudizio controfattuale, allorché l’attivazione avrebbe potuto impedire l’evento, anche con riguardo alla sua protrazione, reiterazione o aggravamento.

I doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 ss. c.c. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali (Cassazione, sentenze 24.03.1999, n. 2772 e 28.05.1998, n. 5287).

Né riguardano solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione. Compito essenziale è verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all’obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c.: dovere del collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Ad affermarne la responsabilità, la Cassazione ha reputato sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Sentenza 13.06.2014, n. 13517).

Alla luce di quanto esposto, non è certo un caso se fra i maggiori “utenti” della piattaforma di Bussola d’Impresa® stia crescendo anche il numero di professionisti che ricoprono il ruolo di sindaco!

 Infine, non meno rilevanti sono le responsabilità in capo al revisore legale, ove esistente.

23. Con quale frequenza devo agire?

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si stanno delineando, delle prime sentenze emesse dai Tribunali in ordine ad inadempienze negli obblighi gestori degli amministratori e, soprattutto, dello spirito che anima la riforma voluta con il nuovo CCII, volto a prevenire situazioni di crisi, il concetto di tempestività si traduce nella raccomandazione di un monitoraggio sistematico e periodico, a cadenza almeno trimestrale.

24. Quanto tempo e quali informazioni occorrono all’azienda per generare un report di Adeguato Assetto?

Disponendo delle informazioni necessarie, la piattaforma permette, in soli 20/30 minuti, una volta almeno ogni 3/6 mesi, di gestire l’intero processo, cristallizzandone il risultato in un documento PDF generabile automaticamente e che, automaticamente, in pochi secondi, viene pure munito di marcatura temporale.

Quali sono le fonti di informazione richieste?

  • Bilanci storici, relativi almeno agli ultimi 2 esercizi, in formato IV Direttiva Cee (XBRL oppure Excel);
  • Bilancio di verifica trimestrale in formato IV Direttiva Cee (XBRL oppure Excel); nel caso di contabilità semplificate viene messo a disposizione un template Excel semplificato;
  • Centrale Rischi (CR) Banca d’Italia (file PDF), relativamente agli ultimi 36 mesi, acquisibile gratuitamente e velocemente grazie all’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) del legale rappresentante dell’azienda;
  • Prospetto delle entrate e delle uscite di cassa a 12 mesi, utilizzando uno dei diversi strumenti forniti dalla piattaforma: il prospetto può essere inizialmente sostituito dalla compilazione di un facile questionario;
  • Scadenziario dei debiti in essere verso banche, fornitori, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agente Riscossore per la verifica dell’eventuale superamento delle soglie di allerta specificamente previste. Ecco il link ad un pratico file di raccolta dati per velocizzare il processo.

25. Se dalla generazione del report di Adeguato Assetto emergessero dei sintomi di crisi, cosa devo o posso fare? Come devo comportarmi?

Il Codice della Crisi prevede un test pratico, che – in presenza di segnali di allarme – consente una semplificata valutazione preliminare di perseguibilità del risanamento (che, fra l’altro, per i Sindaci, laddove presenti, costituisce uno degli elementi di controllo obbligatorio dell’adeguatezza e del concreto funzionamento degli assetti contabili istituiti). Il test va effettuato sulla base del rapporto tra debito scaduto e in scadenza e flussi finanziari prevedibilmente disponibili per onorare gli impegni assunti, tenendo conto della condizione dell’impresa e delle misure attuate o in corso. Il risultato segnala il grado di difficoltà del risanamento: valori fino a 2 evidenziano difficoltà contenute o risolvibili senza interventi specifici; valori compresi tra 2 e 4 evidenziano un flusso finanziario inadeguato, che rende il risanamento dipendente dall’efficacia delle iniziative industriali adottate; per valori superiori a 4 il risanamento richiede la cessione dell’azienda o altre iniziative in discontinuità. I SENSORI DI NAVIGAZIONE del RADAR PRO di Bussola d’Impresa® includono un sensore specifico che, permettendo di risparmiare moltissimo tempo nell’effettuazione del test, grazie agli automatismi in esso incorporati, offre l’opportunità all’imprenditore di recepire in modo efficace e puntuale anche tale nuovo obbligo, in vista dell’eventuale accesso all’istituto della COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI. Si tratta di un rimedio “stragiudiziale” che presenta indubbi vantaggi per l’impresa in difficoltà, al fine di aiutarla nel percorso di risanamento.

I rimedi ad uno stato di crisi possono essere molteplici e fra essi ve ne sono alcuni alternativi alla liquidazione giudiziale (nel nuovo Codice non si menziona più il Fallimento). In tutto se ne contano almeno 13, che spaziano dal “Piano attestato di risanamento” (art. 56 CCII), al “Contratto con misure premiali fiscali” (art. 23, comma 1 lett. a) e 25-bis, comma 1 e 4 CCII) solo in caso di esito positivo della Composizione Negoziata, all’”Accordo di ristrutturazione” (art. 57 CCII), al “Concordato preventivo in continuità aziendale” (art. 84 CCII), al “Concordato preventivo liquidatorio”, etc., per arrivare alla “Liquidazione giudiziale” vera e propria. Laddove l’impresa si trovi in una situazione di “perdita di continuità”, è indispensabile rivolgersi ad un professionista esperto in risanamenti aziendali (meglio ancora ad un pool navigato composto da commercialisti e legali esperti nella materia).

 

Per redigere un piano di risanamento e per analizzarne la coerenza, il legislatore fornisce una check-list (lista di controllo) particolareggiata, richiamata dalla stessa lettera c) del comma 3 dell’art. 3 del novellato D.Lgs. n. 14/2019. Ebbene le misure idonee e l’assetto adeguato a rilevare tempestivamente lo stato di crisi devono consentire di ricavare le informazioni contenute in tale lista. Ecco qui il link per accedervi (vedasi sezione II dell’allegato – Decreto Dirigenziale 28.9.2021).

 

Anche la Suprema Corte di Cassazione è entrata nel merito della nuova legge sulla prevenzione della crisi d’impresa (vedasi Relazione n. 87 del 15.9.2022 al seguente link) descrivendo gli Adeguati Assetti come il perso centrale del sistema di early warning. Qui il “cambiamento di passo” è realmente dirompente, richiedendo al sistema bancario, quale soggetto istituzionale fondamentale per la stabilità ed efficienza del sistema economico, di giocare un ruolo proattivo nel sistema allargato di allerta preventiva. In pratica, la Suprema Corte, prospetta una sorta di “sinallagma” tra il sistema di allerta creditizio, che impone alle banche in base alle disposizioni di vigilanza prudenziale di mettere in “osservazione” tutte le posizioni di rischio già in una fase molto anticipata rispetto alla possibile insolvenza, ed il nuovo sistema legale basato sugli adeguati assetti gestionali e la procedura di allerta interna. Al punto tale che un atteggiamento tardivo o meramente passivo da parte della banca su possibili evidenze interne di iniziale deterioramento non seguito da una immediata comunicazione agli organi sociali dell’impresa monitorata (amministratori e sindaci) possa addirittura configurare una nuova fattispecie di responsabilità civile.

26. La piattaforma può essere utilizzata anche senza il supporto del proprio commercialista?

Certamente, almeno per quanto riguarda l’utilizzo “operativo” della piattaforma, che è molto semplice. Per generare un report di Adeguato Assetto è possibile seguire le istruzioni contenute nella guida di cui al presente link.

Tuttavia, come accade nel caso di “esami clinici”, l’intervento del medico diagnosta ovvero di quello che potremmo definire l’anatomo-patologo d’impresa (il proprio commercialista), si rivela quanto mai prezioso, se non insostituibile. Non è un caso se la piattaforma di Bussola d’Impresa® sia dunque stata concepita e realizzata per favorire la massima condivisione ed interazione possibile fra l’impresa ed il suo consulente di fiducia.

27. Perché è urgente dotare l’impresa di un Adeguato Assetto?

Perché è già dal 15 luglio 2022 che sono entranti in vigore i nuovi obblighi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza. E poiché la prova documentale che ogni amministratore è tenuto produrre circa il fatto di aver istituito un Adeguato Assetto si ottiene solo attraverso la generazione di un report munito di marcatura temporale (= data certa), più si indugia nell’attrezzarsi come il nuovo Codice impone, più si è esposti ai rischi e alle responsabilità a carico degli inadempienti. Per ricorrere ad un parallelo con il mondo dell’auto, è come se – consapevolmente – si decidesse di viaggiare senza copertura assicurativa e privi di cinture di sicurezza o airbag: il rischio di incidente è dietro l’angolo; basta molto poco per mettere a repentaglio non solo il proprio patrimonio, ma anche se stessi!

28. Quali requisiti deve possedere un software affinché sia in linea con la nuova normativa?

REQUISITI INDISPENSABILI

  1. Acquisizione ed ELABORAZIONE AUTOMATICA dei dati di bilancio storici e di periodo.
  2. Acquisizione ed elaborazione e DECODIFICA AUTOMATICA della CR Bankitalia, con produzione di suggerimenti e consigli operativi.
  3. Monitoraggio dei segnali di allarme dei 4 creditori pubblici qualificati e delle ulteriori esposizioni debitorie previste dalla normativa.
  4. ELABORAZIONE GUIDATA E SEMPLIFICATA del forecast di cassa.
  5. GENERAZIONE AUTOMATICA di report con marcatura temporale e storicizzazione documentale per successivo eventuale suo recupero.
  6. ELABORAZIONE AUTOMATICA del TEST DI RISANAMENTO, con riconciliazione automatica dei dati provenienti dalla CR Bankitalia.
  7. ELABORAZIONE AUTOMATICA DEL RATING MCC.
  8. ELABORAZIONE AUTOMATICA dei KPI di cui alla Lista di Controllo Particolareggiata.

 

REQUISITI AGGIUNTIVI

  1. CONDIVISIBILITA’ TRASPARENTE dei dati fra azienda e professionista per favorire un’interazione proattiva fra i due soggetti.
  2. Soluzione in CLOUD, che assicuri aggiornamenti costanti, sicurezza operativa, accesso da remoto in qualsiasi momento.
  3. Collegamento con almeno un primario BUSINESS INFORMATION PROVIDER che garantisca la fornitura di informazioni esterne (rating/score), con logica rolling, per l’apprezzamento della probabilità che l’azienda possa diventare insolvente nei 12 mesi successivi a quello di analisi.
  4.  Implementazione di check «qualitativo» che permetta almeno 3 set di valutazioni: assetto/dotazioni di bordo, punto nave, attrattività del settore ai fini dell’avvio di un processo di formulazione strategica volto al miglioramento della performance aziendale.

La piattaforma di Bussola d’Impresa® soddisfa, naturalmente, tutti e 12 i suddetti requisiti!

29. Come faccio per dotarmi della piattaforma?

È molto semplice: accedendo direttamente al sito web https://bussoladimpresa.com e seguendo le istruzioni ivi disponibili. In alternativa è possibile rivolgersi a CreditSafe per chiedere di essere ricontattati da un agente. In un caso, come nell’altro, i passaggi richiesti sono intuitivi e veloci, proprio per consentire all’utente un rapido risultato.

30. La piattaforma Bussola d’Impresa® gestisce solo l’Adeguato Assetto? Cos’altro ci trovo?

Accedere a Bussola d’Impresa® significa entrare in un vero e proprio eco-sistema, studiato e progettato per chi fa impresa, ogni giorno, ma anche per coloro che, ogni giorno, sono chiamati ad assistere l’imprenditore. Ciò che si apre agli occhi del “navigante”, salendo a bordo della piattaforma, è un percorso virtuoso, costruito all’interno di un ambiente protetto, sereno e motivante, volto alla scoperta di …mari inesplorati e di orizzonti sconosciuti, come esattamente è la realtà (spesso incerta e a scarsa visibilità) con la quale oggi ci si confronta. La risposta al Codice della Crisi costituisce solo la porticina di ingresso a questo nuovo mondo: è l’inizio di un viaggio, nel corso del quale le più avanzate tecnologie digitali si sposano con i più antichi e solidi valori costituenti il patrimonio unico e distintivo del nostro… Bel Paese. Sono quegli stessi tratti che germinarono il Rinascimento e che permisero la nascita di quell’Europa che tutti noi oggi conosciamo.

 

Se il RADAR PRO di Bussola d’Impresa® permette di intercettare tempestivamente le minacce (con ben 12 distinti check) e le opportunità che l’imprenditore può incontrare lungo la navigazione, grazie ai suoi 7 specifici e avanzati sensori (a cui si aggiungono tool quali il Test di Navigazione, il Diario di Bordo, il Bollettino Nautico, la Plancia di Comando e le Risorse Online),

 

è il GPS di Bussola d’Impresa® a rappresentare una novità assoluta. Grazie ad esso il navigante scopre ben oltre 30 rotte diverse per giungere a méta in modo sicuro e assistito. Qualche esempio di “rotte” predefinite? Quella della finanza agevolata e/o dei contributi a fondo perduto, finalmente accessibili con tempistiche compresse e a burocrazia quasi del tutto azzerata; oppure quella che conduce alla redazione di un bilancio di sostenibilità; oppure, ancora, quella che traccia il percorso verso la “società benefit”; per non parlare delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale applicata alla gestione dei dati, perché se ne estraggano informazioni predittive a supporto delle decisioni strategiche da assumere.

 

Più i dettaglio, l’eco-sistema di Bussola d’Impresa® si articola in 3 strumenti:

 

  1. IL PORTOLANO DI BUSSOLA D’IMPRESA®: IL MANUALE DI NAVIGAZIONE CHE NON ESISTEVA PER L’IMPRENDITORE NEXT GENERATION (O ASPIRANTE TALE) – Si tratta del book cartaceo (a breve disponibile pure in formato digitale “Kindle”), distribuito da Amazon Libri, progettato per supportare al meglio il “navigante” nell’utilizzo del metodo e della piattaforma online. Contiene moltissime risorse esterne ed interattive accessibili attraverso QR-code.

 

  1. IL RADAR DI BUSSOLA D’IMPRESA®, proposto in 2 versioni: BASE (gratuita) e PRO (a pagamento con canone mensile oppure annuale, entrambi acquistabili dall’utente finale a mezzo Paypal o carta di credito, oppure attraverso la rete di agenti di CreditSafe). Si tratta dello strumento digitale concepito per intercettare tempestivamente possibili minacce (Codice della Crisi d’Impresa) o opportunità, in modo da assistere l’imprenditore (ed il suo consulente di fiducia) durante la “navigazione”. La versione PRO contiene una serie di strumenti di bordo avanzati quali i SENSORI DI NAVIGAZIONE (al momento 7, fra cui un potente “decoder” della Centrale Rischi di Bankitalia, il gestore automatico degli Adeguati Assetti, il gestore automatico del Test di Risanamento, il gestore automatico dei KPI, il Budget di Tesoreria, etc. tutti fra loro integrati e coordinati), il TEST DI NAVIGAZIONE, il DIARIO DI BORDO, il BOLLETTINO NAUTICO, la PLANCIA DI COMANDO, le RISORSE ONLINE (trattasi di schede operative a rilascio progressivo nel tempo, chiamate a integrare le competenze del navigante su 4 macro-tematiche di riferimento, quali fossero 4 punti cardinali: Amministrazione-Finanza-Fisco / Assetto Interno / Apprendimento e Innovazione / Clienti e Fornitori).Il RADAR incorpora un ulteriore servizio ad alto valore aggiunto: il CREDIT SCORE fornito e aggiornato in tempo reale dal partner tecnologico CreditSafe. E’ sufficiente l’inserimento, una primissima volta, del numero di partita IVA dell’azienda, per ottenere in una frazione di secondo un flusso completo di dati di ritorno che va a popolare la dashboard di controllo di Bussola d’Impresa®, senza che l’utente debba inserire alcuna altra informazione! Nella versione PRO i dati vengono automaticamente aggiornati ogniqualvolta vi sia una variazione.
  2. IL GPS DI BUSSOLA D’IMPRESA®: si tratta dello strumento tecnologico più evoluto della piattaforma che, attraverso un meccanismo di “chatbot”, permette di profilare i bisogni del “navigante” sino ad accompagnarlo lungo una “rotta” di navigazione specifica (ne sono state individuate oltre 30 al momento). Sono i servizi specialistici attivabili indifferentemente:
  • dallo stesso imprenditore (utente finale)
  • dal professionista/consulente dell’impresa (ove esistente)
  • da Bussola d’Impresa® grazie ai “trigger” innescati dalle connessioni individuate fra le migliaia di informazioni acquisite, sia interne (riferite all’azienda) sia esterne (riferite al contesto ambientale). Si lavora specificamente su algoritmi ad hoc, con finalità predittive e di simulazione di scenario.

 

Si può dunque affermare, senza timore di smentita, che l’offerta di Bussola d’Impresa® si distingue da qualsiasi altra per almeno 4 aspetti: 1) non si limita ad intercettare minacce e opportunità (RADAR), ma offre anche soluzioni (GPS); 2) lo fa in modo innovativo grazie ad una piattaforma tecnologica proprietaria in cloud progettata attingendo all’esperienza trentennale di professionisti che conoscono profondamente la realtà di impresa e a competenze IT fra le più avanzate; 3) esalta il ruolo strategico e valoriale della relazione fra le persone (imprenditori e consulenti); 4) incorpora una “filosofia” ispirata a valori millenari eppure attualissimi che, in un contesto post pandemico, di guerra, di incertezza, di scarsa visibilità forniscono la più potente “bussola” di riferimento che l’imprenditore “Next Generation” possa trovare.

31. Quali sono i vantaggi che la piattaforma di Bussola d’Impresa® offre? Detto diversamente: quali bisogni soddisfa?

Complessità delle norme di riferimento e loro rapido cambiamento, tempo disponibile sempre più ristretto, mancanza di competenze, carenza di informazioni, percezione di non stare al passo, costi crescenti, consapevolezza dei rischi che si corrono, mancanza di una visione d’insieme, ansia e stress, perdita di motivazione. Queste sono solo alcune delle “sofferenze” che, quotidianamente, chi si occupa di impresa si ritrova ad affrontare. Non è forse vero?

Il navigante che salga a bordo di Bussola d’Impresa® vi trova immediatamente e vi troverà sempre di più in futuro, grazie al processo di implementazione continua che la contraddistingue, un sicuro faro di riferimento, accessibile h/24 e da qualsiasi luogo (è sufficiente una connessione web), per disporre di una dashboard evoluta di monitoraggio dello stato di navigazione dell’azienda, oltre che degli strumenti più adatti al raggiungimento degli obiettivi (o delle “rotte”) di volta in volta ricercati.

 

Esiste certamente un primissimo e oggettivo bisogno che ogni imprenditore è chiamato a soddisfare a partire dalla fatidica data del 15 luglio 2022: recepire i nuovi obblighi imposti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, obblighi che si traducono nella necessità di dover sottoporre a screening periodico lo stato di salute dell’impresa al fine di intercettare tempestivamente i sintomi di una possibile crisi (si tratta, per la precisione, di 12 specifici check che, senza l’aiuto di una piattaforma digitale ad hoc, richiederebbero moltissimo tempo, grande attenzione e tanta competenza per essere compiutamente portati a termine).

 

Vogliamo allora elencare i principali bisogni funzionali che Bussola d’Impresa® specificamente soddisfa? Eccoli a seguire (ritorna il numero 12):

  • risparmio di tempo
  • semplificazione
  • riduzione dello sforzo
  • eliminazione di seccature
  • riduzione dei costi che altrimenti si sosterrebbero (ciò che richiederebbe l’intervento di più persone e di più competenze è risolto in modo automatico)
  • riduzione dei rischi e delle responsabilità
  • organizzazione
  • integrazione
  • connessione
  • qualità del dato e autorevolezza dei contenuti
  • attrattività sensoriale, per come è stata studiata l’esperienza d’uso dell’interfaccia
  • informazione (sempre aggiornata).

 

Quanto ai bisogni personali e di vita a cui l’eco-sistema Bussola d’Impresa® risponde, eccoli a seguire:

  • riduzione dell’ansia
  • autogratificazione
  • benessere
  • divertimento/intrattenimento (si pensi al NAVIGATION TEST)
  • design/estetica
  • attrattività
  • accessibilità.

 

Circa i bisogni emozionali: il soddisfacimento di questi ultimi è perseguito attraverso l’adozione di un metodo che è pure filosofia di vita, come esposto all’interno de IL PORTOLANO DI BUSSOLA D’IMPRESA®. Essi si traducono in:

  • motivazione
  • autorealizzazione
  • creazione e trasmissione di valore
  • senso di identità, di ruolo e di appartenenza.

 

Ma… il bisogno di fondo, molto più elevato, che l’eco-sistema Bussola d’Impresa® si prefigge di soddisfare, l’autentica Stella Polare, che guida nella navigazione, è uno ed uno soltanto: aiutare chi fa impresa nel perseguimento del Bene Comune. È un valore che oggi, più che mai, CONVIENE perseguire, sotto il profilo sia del ritorno economico sia, ancor prima, della propria felicità! E a proposito di felicità e di benessere, non sfugga un ulteriore e fondamentale tratto unico e distintivo del sistema: il recepimento, nella sua progettazione e realizzazione, di molti suggerimenti e tecniche che le più moderne neuroscienze ci mettono oggi a disposizione per performare al meglio (a proposito: all’interno del RADAR PRO il navigante troverà pure un PREZIOSISSIMO OMAGGIO: lo strumento della PLANCIA DI COMANDO per imprimere una svolta nell’organizzazione delle proprie attività nel tempo). Si rinvia al manuale di bordo (IL PORTOLANO DI BUSSOLA D’IMPRESA®) disponibile su Amazon Libri, per avventurarsi in un vero e proprio viaggio di scoperta, fra QR-code, tools interattivi, mappe, formule pratiche, infografiche e perfino… enigmi da risolvere!

Scarica da qui la brochure per saperne di più.