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Cosa prevede il Codice della crisi d’Impresa?

La riforma del diritto fallimentare impone a imprenditori e amministratori di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile (imprese societarie e collettive) e di misure idonee (imprese individuali) in grado di rilevare tempestivamente un eventuale stato di crisi, permettendo che esso venga gestito, prima che sia troppo tardi, attraverso il ricorso alla cosiddetta “composizione negoziata”.

Ai fini della tempestiva rilevazione di uno stato di crisi,  l’assetto è adeguato se consente:

  1. di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  2. di verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi;
  3. di verificare la presenza di segnali di allarme così come indicati dall’art. 3 comma 4 del CCII, ovvero:
    • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
    • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    • esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
    • verificare la presenza di una o più esposizioni previste dall’art. 25-novies, comma 1 del CCII che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agente Riscossore;
  4. di ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test praticoper la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata.

Segnali di allarme dei creditori pubblici qualificati

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza prevede dei controlli da parte di soggetti esterni all’azienda sulle condizioni di salute dell’impresa. In particolare il D.L. 152/2021 stabilisce che dal 15 Luglio 2022  il relativo creditore qualificato debba notificare all’impresa debitrice l’eventuale superamento dei limiti e delle soglie previste dall’art. 30 sexties DL 152/21 che fanno ipotizzare uno stato di crisi. Se si verifica uno sforamento dei limiti previsti, i creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agente Riscossore) hanno inoltre l’obbligo di invitare alla composizione negoziata l’azienda debitrice: tale invito viene spedito via pec all’organo amministrativo e all’eventuale organo di controllo. La mancata adesione comporta un aggravio di responsabilità per gli amministratori e i soci.

Gli indicatori che vengono considerati per il superamento soglie riguardano l’esposizione debitoria verso i singoli creditori pubblici qualificati, in particolare:

  • Agenzia delle entrate:controlla se il debito Iva scaduto e non versato è rilevante con soglie differenti a seconda del volume d’affari;
  • INPS: controlla se il debito per contributi previdenziali è rilevante;
  • INAIL: controlla se il debito per i relativi contributi è rilevante;
  • Agente di riscossione: controlla se la sommatoria dei crediti affidati all’agente di riscossione è rilevante con soglie differenti per imprese collettive e individuali.

 

 Altri segnali di allarme

Sono previste anche delle verifiche “interne” all’azienda relative a debiti per retribuzioni, fornitori, banche o altri intermediari. Si tratta della verifica di particolari soglie che dovrebbero indurre gli amministratori a prendere provvedimenti e a richiedere l’accesso alla composizione negoziata. In particolare, per quanto riguarda le banche e altri intermediari sono rilevanti le posizioni sconfinate/impagate da più di 60 giorni e che superino il 5% dell’esposizione totale: il valore del monitoraggio dell’esposizione finanziaria tramite l’analisi di Centrale Rischi acquista una rilevanza fondamentale. Anche in questo caso gli amministratori che, al superamento delle soglie, non prendano provvedimenti potrebbero incorrere in responsabilità civili e penali.

Quali aziende sono soggette all’obbligo di legge?

L’obbligo di monitoraggio di cui sopra si applica a TUTTE le attività di impresa, quindi è obbligatorio sia per le società (sia di persone e che di capitali) che per le ditte individuali, senza distinzione di fatturato, numero di clienti o attivo patrimoniale.

Da quando è in vigore l’obbligo di monitoraggio interno?

L’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa è entrato in vigore dal 16 marzo 2019, e i tribunali stanno già applicando la legge nelle procedure fallimentari nei confronti dei responsabili aziendali. La nuova definizione degli adeguati assetti entra tuttavia in vigore dal 15/07/2022.

Chi sono i soggetti responsabili?

L’imprenditore ha l’obbligo di dotare l’azienda di un adeguato assetto organizzativo (“sistema di allerta interna”) mentre gli amministratori hanno l’obbligo di utilizzare il sistema di allerta per monitorare la salute e la continuità aziendale, certificando l’avvenuto controllo. Per gli imprenditori/amministratori che assolvono all’obbligo di legge sono previste delle misure premiali, in caso contrario questi soggetti diventano illimitatamente e solidalmente responsabili per tutti i debiti dell’azienda verso terzi.